PernorioStudio Legale
Famiglia e persone

Unioni civili e convivenze

La legge 76/2016 riconosce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Lo Studio assiste le coppie quando la relazione finisce e quando vogliono regolare in anticipo i loro rapporti.

Di cosa ci occupiamo

  • Scioglimento dell'unione civile, consensuale o giudiziale
  • Scioglimento con negoziazione assistita o davanti all'ufficiale di stato civile
  • Assegno dopo lo scioglimento e casa comune
  • Fine della convivenza di fatto, anche tra persone di sesso diverso
  • Contratti di convivenza
  • Diritti successori del partner unito civilmente

Domande frequenti

Per sciogliere un'unione civile serve la separazione?

No. Basta la dichiarazione di volontà all'ufficiale di stato civile, anche di un solo partner. Dopo tre mesi si può chiedere lo scioglimento.

Si può fare senza tribunale?

Sì, con la negoziazione assistita. Se c'è accordo, non ci sono figli e non si trasferiscono beni, anche davanti all'ufficiale di stato civile del Comune.

Spetta un assegno?

Può spettare. La legge richiama le norme sul divorzio, quindi si valutano la situazione economica dei partner e il contributo dato alla vita comune.

E per le coppie conviventi non unite civilmente?

La convivenza di fatto può essere regolata con un contratto di convivenza. Alla fine della relazione il convivente in stato di bisogno può avere diritto agli alimenti, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza.

Indicazioni generali, aggiornate a ottobre 2026. Ogni caso va valutato sui documenti.

Su appuntamento

Parliamo della sua questione.

Primo colloquio in Studio, dal lunedì al venerdì. Preventivo scritto prima di iniziare.