Di cosa ci occupiamo
- Scioglimento dell'unione civile, consensuale o giudiziale
- Scioglimento con negoziazione assistita o davanti all'ufficiale di stato civile
- Assegno dopo lo scioglimento e casa comune
- Fine della convivenza di fatto, anche tra persone di sesso diverso
- Contratti di convivenza
- Diritti successori del partner unito civilmente
Domande frequenti
Per sciogliere un'unione civile serve la separazione?
No. Basta la dichiarazione di volontà all'ufficiale di stato civile, anche di un solo partner. Dopo tre mesi si può chiedere lo scioglimento.
Si può fare senza tribunale?
Sì, con la negoziazione assistita. Se c'è accordo, non ci sono figli e non si trasferiscono beni, anche davanti all'ufficiale di stato civile del Comune.
Spetta un assegno?
Può spettare. La legge richiama le norme sul divorzio, quindi si valutano la situazione economica dei partner e il contributo dato alla vita comune.
E per le coppie conviventi non unite civilmente?
La convivenza di fatto può essere regolata con un contratto di convivenza. Alla fine della relazione il convivente in stato di bisogno può avere diritto agli alimenti, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza.
Indicazioni generali, aggiornate a ottobre 2026. Ogni caso va valutato sui documenti.