In sintesi: nelle locazioni abitative il deposito cauzionale non può superare tre mensilità del canone e produce interessi legali a favore dell'inquilino. A fine contratto va restituito, salvo che il proprietario dimostri danni oltre l'uso normale o canoni e oneri non pagati.
Le regole
- Importo massimo: tre mensilità (art. 11 della legge 392/1978).
- Gli interessi legali vanno corrisposti all'inquilino alla fine di ogni anno.
- Una clausola che dice che il deposito non produce interessi è nulla.
Cosa può trattenere il proprietario
Il deposito garantisce gli obblighi dell'inquilino. Il proprietario può trattenere somme per:
- canoni e oneri condominiali non pagati;
- danni all'immobile che vanno oltre il normale deterioramento d'uso.
Non può trattenere nulla per l'usura normale: pareti da ritinteggiare dopo anni, piccoli segni sui pavimenti, elettrodomestici invecchiati. L'inquilino deve restituire l'immobile nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto (art. 1590 c.c.). Per questo è utile un verbale con foto all'ingresso e all'uscita.
Se il deposito non viene restituito
- Lettera di diffida, anche via PEC, con un termine per la restituzione.
- Se ci sono contestazioni su danni o spese, conviene un confronto con documenti e foto.
- In mancanza di risposta, un decreto ingiuntivo sulla base del contratto e della prova del versamento. Nelle locazioni la mediazione è obbligatoria prima di una causa ordinaria.
Deposito e ultimi canoni
Molti inquilini smettono di pagare gli ultimi mesi "scalandoli" dal deposito. Non è consentito senza l'accordo del proprietario, e lo espone a uno sfratto per morosità. Meglio un accordo scritto.
A cura dello Studio Legale Pernorio, Avv. Daniela Pernorio, Vigevano. Aggiornato a novembre 2026. Informazioni generali: non sostituiscono un parere sul caso concreto.